| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
O.M. 03/06/2002 n. 3217c) la gestione dei sedimenti con livelli di inquinanti superiori a quelli di cui alla colonna "B" della tabella 1 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di rifiuti, con l'obiettivo di ridurne la tossicità, di favorirne il recupero, di operarne lo smaltimento finale - in caso di mancanza di alternative - in condizioni di massima sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale. 3. L'utilizzo dei sedimenti per la costituzione ed il rafforzamento di isole richiede la conterminazione nei confronti della laguna circostante con un sistema di impermeabilizzazione, naturale o artificiale, al perimetro, in grado di assicurare un coefficiente di permeabilità K minore o uguale a 1,0 \times 10-7 cm/sec con spessore maggiore o uguale a 50 centimetri. L'utilizzo delle isole è finalizzato alla costituzione di habitat idonei alla nidificazione di avifauna protetta. 4. L'utilizzo dei sedimenti per la costituzione di casse di colmata ed il rafforzamento delle aree di colmata esistenti richiede una conterminazione nei confronti dell'ambiente esterno con un sistema di impermeabilizzazione, naturale o artificiale, al perimetro e sul fondo in grado di assicurare un coefficiente di impermeabilità K minore o uguale a 1,0\times 10-7 cm/sec con spessore maggiore o uguale a 100 centimetri. L'utilizzo delle aree di colmata è limitato a finalità compatibili con le attività di portualità connesse con le attività di pesca, acquacultura e diporto. 1. Il Commissario delegato adotta, altresì, tutte le iniziative, anche di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attività, ivi comprese quelle previste da norme processuali, ritenute strumentali al conseguimento della disponibilità delle aree e di tutte le strutture occorrenti. 2. Il Commissario delegato potrà usufruire anche degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque, presenti nell'ambito territoriale di intervento, qualora utilizzabili. Art. 6. 1. I progetti degli impianti e delle opere di cui alla presente ordinanza sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo Decreto, previa comunicazione alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione. 2. Sui progetti di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esprime il parere di compatibilità ambientale con l'ambiente naturale di vita e di lavoro, avvalendosi della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati. Art. 7. 1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può adottare nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni normative: Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni; Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 2, commi 4 e 4-bis, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 e 34; Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141; Legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18; Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25; Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, articoli 28, 42, 43, 44, 45, 46 e 47; Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; Legge 5 marzo 1963, n. 366; Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 13; Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 22, 27 e 28; Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471; Legge regionale 7 settembre 1990, n. 43; Decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0245/Pres. Dd. 8 luglio 1996; deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 2001, n. 2780; Legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, articoli 5, 6, 8 e 10; Decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 2 gennaio 1998, n. 01/Pres; Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22; Legge regionale 16 aprile 1999, n. 7; Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42; Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30; Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni; Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, art. 8; Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, art. 89 e titolo X; Art. 8. 1. Il Commissario delegato, in deroga ai termini, alle modalità di svolgimento ed al regime di competenze, provvede all'eventuale approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, nonchè ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in bonifica ambientale, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il Decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. 3. Al fine di evitare il ripetersi di situazioni di crisi ambientale, il Commissario delegato, sentite le amministrazioni e gli enti locali interessati, predispone un programma per lo sviluppo sostenibile della laguna di Marano Lagunare e Grado. Art. 9. 1. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato può avvalersi della collaborazione del Magistrato alle acque, delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli istituti universitari, dell'A.N.P.A., dell'A.R.P.A., del- l'I.C.R.A.M., dei servizi tecnici nazionali, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di rispettiva competenza. 2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore - nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - e di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non più di cinque unità di personale della pubblica amministrazione. 3. Il Commissario delegato può, altresì, avvalersi, fino ad un massimo di tre unità, di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Il corrispettivo da riconoscere a favore di tale personale è determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con Decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della Legge 26 aprile 1989, n. 155, e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. 4. Il compenso spettante al Commissario delegato ed al soggetto attuatore, sarà determinato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il personale appartenente alla struttura di cui al comma 2 è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili; calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Al personale appartenente alla struttura commissariale cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario delegato sulla base delle documentate richieste. 6. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle norme ordinarie e alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme contrattuali in materia di orario di servizio. 7. Per le attività in materia di tutela delle acque ed in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi di due unità di personale anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della commissione tecnicoscientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio determinato con Decreto interministeriale n. 62/1988 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni. 8. Per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo di cui al precedente art. 3, comma 3, il commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e del laboratorio di biologia marina di Trieste. 9. Per l'espletamento delle attività di indagine epidemiologica di cui al precedente art. 3, comma 4, il commissario delegato si avvale delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A. o dell'A.R.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonchè delle strutture sanitarie locali. A tali istituzioni il commissario delegato, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|